Al fine di rendere la lettura più scorrevole non sono stati apportati * o altre specifiche di genere: per questioni di maggioranza, il presente statuto è stato scritto in forma femminile. Ogni termine femminile va pertanto inteso come ugualmente valido al maschile.
1 Le giovani verdi del Ticino (di seguito giovani verdi) sono un movimento ecologista, senza scopo di lucro, costituito in associazione ai sensi degli art. 60 e segg. CCS. 2 La sede è a Bellinzona.
1 Le giovani verdi promuovono una politica ecologica e sociale che miri ad una società più equa e con minor impatto ambientale, i cui obiettivi sono specificati nel documento programmatico. Nell’attività del movimento, un’attenzione particolare è riservata alle problematiche giovanili, al rispetto e allo sviluppo armonioso delle generazioni future, e alla creazione di sinergie con altre associazioni giovanili e/o ambientaliste. Le giovani verdi sensibilizzano e mobilitano sia in ambito istituzionale sia al di fuori dei consessi politici classici.
2 Le giovani verdi della Svizzera Italiana sono una sezione indipendente dei giovani verdi Svizzeri.
1 È aderente al movimento chi ha un’età inferiore ai 35 anni, condivide il presente statuto e paga la quota sociale annua ai Verdi del Ticino.
2 La qualità di aderente decade con le dimissioni, con il mancato pagamento della quota sociale o con l’espulsione.
3 Le aderenti hanno il dovere di rappresentare gli interessi del movimento delle giovani verdi.
1 Il movimento si finanzia con le quote sociali, le sottoscrizioni, le donazioni, i lasciti, il provento di manifestazioni o pubblicazioni.
2 Le aderenti al movimento non rispondono personalmente dei debiti sociali.
1 Ogni aderente ha diritto di voto non delegabile.
2 Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi dalle persone presenti, salvo in caso di modifica degli statuti e di scioglimento del movimento dove è richiesta una maggioranza qualificata di due terzi delle persone presenti. All’interno del Comitato, in caso di assenza è possibile far pervenire il proprio voto via e-mail o canali simili.
3 A richiesta dei due terzi delle persone presenti, si può deliberare su oggetti non contemplati dall’ordine del giorno.
4 Se richiesto da almeno un quarto delle persone presenti, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto.
1 L’ Assemblea è l’organo supremo delle giovani verdi. Viene convocata in seduta ordinaria una volta all’anno dal Comitato; in seduta straordinaria, su richiesta di un quarto delle sue aderenti oppure del Comitato.
2 L’Assemblea viene convocata in forma elettronica, con annesso ordine del giorno, con almeno un mese di anticipo, ridotto a 7 giorni in caso d’urgenza.
3 Le competenze dell’Assemblea sono:
1 Il Comitato è eletto annualmente dall’Assemblea. Si compone di almeno cinque persone e al massimo di nove. Nella scelta delle persone che compongono il Comitato, deve essere prestata particolare attenzione alla rappresentanza geografica e di genere.
2 Il Comitato si convoca da sé. Le sedute sono aperte a tutte le aderenti ai giovani verdi. Hanno diritto di voto solo le persone elette in Comitato. La partecipazione di persone esterne al movimento deve essere condivisa da coloro che sono presenti.
3 Il Comitato esegue le decisioni dell’Assemblea e guida il movimento. In particolare:
1 Lo scioglimento del movimento può essere deciso solo dall’Assemblea con una maggioranza di due terzi delle persone presenti.
2 L’Assemblea decide a chi devolvere l’eventuale patrimonio del movimento. Per quanto non è previsto dal presente statuto fanno stato le disposizioni del Codice Civile Svizzero. Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea costituente il 23.03.2019 ed entra immediatamente in vigore.